IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
come modificato dall'art. 1, comma 877, lettera a),  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, che prevede l'istituzione presso il  Ministero
dell'interno di un «Fondo  per  i  contenziosi  connessi  a  sentenze
esecutive relative a calamita' o cedimenti», con una dotazione di  20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019 e di 10 milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2020-2022,  le  cui  risorse   sono
attribuite ai  comuni  che  sono  obbligati  a  sostenere  spese,  di
ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa  corrente
risultante dalla media  degli  ultimi  tre  rendiconti  approvati,  a
seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita'
naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse
collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di  entrata  in
vigore della citata disposizione legislativa; 
  Visto il secondo comma del citato art. 4 del decreto-legge  n.  113
del 2016, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 877, lettera
b) della menzionata legge n. 160 del 2019, il quale dispone: 
    che i comuni interessati trasmettono al  Ministero  dell'interno,
entro il termine perentorio di quindici giorni successivi  alla  data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  medesimo
decreto-legge per l'anno 2016, entro il 31 marzo per  ciascuno  degli
anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20  dicembre  per  ciascuno  degli
anni dal 2019 al 2022, la  comunicazione  relativa  alla  sussistenza
della fattispecie di cui  comma  1,  ivi  incluse  le  richieste  non
soddisfatte  negli  anni  precedenti,   con   modalita'   telematiche
individuate dal Ministero dell'interno; 
    che le richieste di  contributo  sono  soddisfatte  per  l'intero
importo, ovvero, nel caso in cui l'ammontare delle  richieste  superi
la  dotazione  annua  complessivamente  assegnata,  le  risorse  sono
attribuite proporzionalmente; 
    che la ripartizione del Fondo avviene con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  finanze,  sentita   la
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da  adottare  entro
novanta giorni dal termine di invio delle richieste; 
  Visto i decreti dirigenziali  del  Ministero  dell'interno  del  30
giugno 2016, 14 febbraio 2017, 5 marzo 2018 e 12 novembre 2019, con i
quali sono state disciplinate  le  modalita'  di  trasmissione  delle
richieste per l'accesso al Fondo, rispettivamente, per gli anni 2016,
2017, 2018 e  2019,  mediante  domanda  da  presentare  in  modalita'
telematica sul sito web della Direzione centrale della finanza locale
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del  Ministero
dell'interno; 
  Visto i decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze: 
    del 4 novembre 2016, con il quale si  e'  provveduto  al  riparto
proporzionale del Fondo per l'anno 2016, in quanto l'ammontare  delle
somme richieste e' risultato superiore allo stanziamento  annuale  di
20 milioni di euro; 
    dell'8 agosto 2017, integrato  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del  17  gennaio  2018,  con  i  quali  si  e'
provveduto al riparto proporzionale del Fondo  per  l'anno  2017,  in
quanto l'ammontare delle somme richieste e' risultato superiore  alla
disponibilita' annuale dello stanziamento  pari  a  19,5  milioni  di
euro; 
    del 10 ottobre 2018, con il quale si  e'  provveduto  al  riparto
proporzionale del Fondo per l'anno 2018, in quanto l'ammontare  delle
somme richieste e' risultato superiore allo stanziamento  annuale  di
20 milioni di euro; 
    dell'8 giugno 2020, con il quale  si  e'  provveduto  al  riparto
proporzionale del Fondo per l'anno 2019, in quanto l'ammontare  delle
somme richieste e' risultato superiore  alla  disponibilita'  annuale
dello stanziamento pari a 19.823.362,00 milioni di euro; 
  Considerato che per l'anno 2020, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  deve
provvedere, alla ripartizione  del  predetto  Fondo,  che  ammonta  a
10.000.000,00 euro, in favore dei comuni che ne abbiano fatto domanda
entro il 21 dicembre 2020, ivi incluse le  precedenti  richieste  non
soddisfatte integralmente per le annualita' 2016, 2017, 2018 e  2019,
con le modalita' stabilite dal  decreto  dirigenziale  del  Ministero
dell'interno del 24 novembre 2020; 
  Rilevato  che  alla  data  del  21  dicembre  2020  sono  pervenute
telematicamente sei  richieste  di  contributo  erariale,  le  quali,
tuttavia, non possono  essere  ammesse  al  beneficio  di  legge  per
mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata; 
  Ritenuto, pertanto, che, con  le  risorse  disponibili  per  l'anno
2020, pari a 10.000.000,00 di euro, occorre attribuire contributi  ai
comuni per le somme richieste ma  non  corrisposte,  per  carenza  di
fondi, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, per un importo complessivo
pari a 6.320.039,28 euro; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 14 luglio 2021; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
Ripartizione  del  Fondo  per  i  contenziosi  connessi  a   sentenze
esecutive relative a calamita' o cedimenti, per l'anno 2020 
 
  1. Per l'anno 2020, le risorse del Fondo per i contenziosi connessi
a sentenze esecutive relative  a  calamita'  o  cedimenti  -  di  cui
all'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160,  come  modificato
dall'art. 1, comma 877, lettere a) e b) della legge n. 160 del 2019 -
in misura  pari  a  10.000.000,00  euro,  conservate  nel  conto  dei
residui, sono parzialmente ripartite, per  l'importo  complessivo  di
euro 6.320.039,28 euro, a favore dei comuni  negli  importi  indicati
nell'allegato A), che forma parte integrante del  provvedimento,  per
far  fronte  alle  spese  in  seguito  di   sentenze   esecutive   di
risarcimento   conseguenti   a   calamita'   naturali   o   cedimenti
strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi
entro il 25 giugno 2016. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 agosto 2021 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2537